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Il D. Lgs n. 87 del 2024 si inserisce nel più ampio ambito della riforma del sistema tributario realizzata dalla Legge di delega fiscale, 9 agosto 2023, n.111, ed attua una revisione del sistema sanzionatorio tributario, sia amministrativo che penale.

Tra le più importanti novità intervenute sul versante amministrativo, spiccano l’imputazione dell’illecito ad enti e società di persone, la tendenziale riduzione della misura delle sanzioni, il nuovo sistema di determinazione articolato su misura fissa e la definizione delle fattispecie di credito non spettante ed inesistente. Anche sul versante penale si registrano significative novità, quali la rivisitazione della disciplina dei reati di omesso versamento, l’implementazione delle cause di non punibilità, il temperamento del cumulo delle sanzioni penali e amministrative e l’introduzione di una disciplina espressa in punto di efficacia delle sentenze nel processo penale e in quello tributario.

Si segnala, infine, che lo scorso 21 giugno 2024, la revisione del sistema sanzionatorio è stata affrontata da accademici provenienti da tutta Italia nell’ambito di un Convegno organizzato dal Prof. Cordeiro Guerra.

DECRETO-LEGISLATIVO-14-giugno-2024-n-87.pdf

Nell’ambito della riforma del sistema tributario attuata dalla Legge di delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, è stato emanato il D. Lgs. 19 dicembre 2023, n. 209, in materia di fiscalità internazionale.

La residenza delle persone fisiche è stata rinnovata, in primo luogo, attraverso la sostituzione del criterio civilistico di “domicilio” con un nuovo criterio di natura sostanziale, che ha riguardo alle relazioni personali e familiari del contribuente. È stata inoltre attribuita rilevanza alla presenza fisica nel territorio dello Stato mentre l’iscrizione all’anagrafe ha assunto il valore di presunzione relativa. Per quanto riguarda la residenza delle persone giuridiche, invece, è venuto meno il riferimento al criterio dell’”oggetto sociale” mentre è rimasto immutato quello della “sede legale”. La “sede dell’amministrazione” è stata finalmente declinata in due differenti criteri: quello della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”.

DECRETO-LEGISLATIVO-27-dicembre-2023-n-209.pdf

Il caso origina dalla attribuzione della qualifica di “società di comodo” da parte dell’Agenzia delle Entrate ad una società italiana, con conseguente applicazione dell’art. 30 Legge 724/1994. Tale norma, escludendo per le società non operative la possibilità di rimborso, compensazione e cessione dell’eccedenza di credito Iva, determina di fatto la perdita di tale credito e, quindi, l’indetraibilità dell’imposta. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22, ha affermato il contrasto di tale disposizione con l’art. 9 della Direttiva IVA n.112 del 2006, che, identificando come soggetto passivo del tributo chiunque svolga un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati della stessa, prescinde dai risultati produttivi di una attività. Da cui l’incompatibilità con il diritto comunitario di una norma come quella italiana, che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA assolta a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni attive.

Sentenza-CGUE-del-7-marzo-2024-causa-C-341-22.pdf

Con la sentenza 24 luglio 2026, n. 153, la Corte costituzionale ha chiarito che l'IRAP grava sulle associazioni professionali soltanto in presenza di una "spersonalizzazione" della prestazione, cioè di un effettivo esercizio in comune della professione. L'equiparazione alle società semplici, disposta dall'art. 5, 3° comma, lett. c) t.u.i.r. e richiamata ai fini IRAP dall'art. 3, 2° comma, lett. c) d.lgs. n. 446 del 1997, non discende dalla veste giuridica prescelta, bensì dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività: se il professionista opera in modo personale e autonomo, la prestazione resta imputabile alle persone fisiche associate, escluse dal tributo dall'art. 1, 8° comma, l. n. 234 del 2021.

Decisivo, sul punto, il riparto probatorio, poiché è l'amministrazione a dover dimostrare l'esercizio in forma associata. Oltre alla non debenza per il futuro, si apre dunque la possibilità di richiesta di rimborso per l’IRAP pagata nelle annualità passate: anzitutto per gli studi notarili associati, cui la Corte riconosce “di regola” rilievo meramente interno; ma, potenzialmente, anche per altre tipologie di associazioni professionali (avvocati, dottori commercialisti, etc.), che potranno domandare la restituzione dell'IRAP versata entro quarantotto mesi dal versamento, anche solo per la quota di redditi riferibile ad attività svolte individualmente.

Corte Cost. 1532026.pdf