Il legislatore, con il decreto legge n. 124/2019 (Decreto fiscale 2020), è intervenuto pesantemente sul fronte penale.

Fra le novità di maggior interesse, spicca senz’altro la modifica dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, disposizione che, come noto, esclude la punibilità per alcuni reati tributari, a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario tramite il c.d. ravvedimento operoso.

Se fino a questo momento questa causa di non punibilità era prevista esclusivamente per i reati di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, con la recente Riforma, sono state aggiunte al novero dei reati che si estinguono con l’integrale pagamento del debito tributario anche le fattispecie di “frode fiscale” e, in particolare, la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

Detta causa di non punibilità scatterà allorché i debiti tributari, compresi sanzioni ed interessi, siano estinti con integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempre che la regolarizzazione intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.