L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20 marzo 2020, n. 4/E, ha chiarito che la sospensione dei termini per fornire risposte a interpello si applica anche ai casi di istanze presentate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni e valutare l’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali, includendo dunque le istanze presentate ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La sospensione opera dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei termini a decorrere dal 1 giugno 2020. Il termine opera anche per i termini relativi alla regolarizzazione delle istanze e per le istanze presentate nel periodo di sospensione.

Il regime prevede la possibilità, dietro specifica opzione, che i soggetti che intendano trasferire la propria residenza a fini fiscali in Italia e che non siano stati residenti in Italia per i precedenti 9 su 10 esercizi applichino una imposta forfettaria pari a 100.000 Euro annui, sostitutiva dell’imposizione dei redditi prodotti all’estero, con la sola esclusione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate per i primi 5 periodi d’imposta.

L’elezione per il regime potrà essere esercitata mediante opzione in dichiarazione ovvero presentazione di un interpello entro la data trasmissione della dichiarazione dei redditi. L’imposta sostitutiva è dovuta annualmente, per un massimo di 15 anni e non copre i redditi di fonte Italiana.

Il regime si caratterizza per una deroga al c.d. worldwide taxation principle.
Prevede una tassazione forfettaria per i redditi di fonte estera​, per l’esclusione da imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti riguardanti beni localizzati all’estero​,  per l’esenzione dagli obblighi previsti dalla disciplina sul c.d. monitoraggio fiscale​ (salvo limitate eccezioni), unitamente all’esenzione dalle imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero​ nonché una procedura agevolata per il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno​.

Il nuovo regime si rifà a quanto previsto nelle legislazioni di altri stati come Regno Unito, Portogallo e Malta e presenta un forte appeal per i soggetti altamente patrimonializzati (cd. high net worth individuals, HNWI).
Specialmente laddove esigenze di trasferimento siano sorte per effetto della Brexit ovvero per effetto di modifiche peggiorative delle legislazioni fiscali nei rispettivi Stati di residenza.

Scarica Brochure dello studio Cordeiro Guerra sul regime dei Neo Residenti (HNWI_PRESENTAZIONE_ITA).

Download Firm’s Brochure concerning New Resident Regime (HNWI_PRESENTATION_ENG).