L’evoluzione normativa in materia di procedure di gestione della crisi d’impresa ha portato all’introduzione di disposizioni (artt. 88, comma 4-ter e 86, comma 5 T.U.I.R.) che, in deroga agli ordinari meccanismi impositivi, evitano che l’imprenditore in crisi sia soggetto ad aggravi fiscali che dal punto di vista economico inciderebbero in ultima istanza i creditori.

Da una analisi della disciplina impositiva IRES delle plusvalenze da cessione dei beni realizzate in costanza delle procedure di gestione della crisi d’impresa emerge come essa sia stata oggetto di una evoluzione interpretativa che verte sia sulla nozione di “cessione dei beni” sia sulla finalità della procedura concordataria.

Dalla ricostruzione di tale quadro sistematico emerge, da un lato, come una posizione dell’Agenzia delle Entrate possa creare la base per discriminazioni impositive tra fattispecie sostanzialmente equiparabili e, dall’altro, la necessità di una riforma che preveda un trattamento impositivo uniforme per tutti gli strumenti a disposizione dell’imprenditore in crisi.

Il contributo di Roberto Cordeiro Guerra e Cecilia Bonazza

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